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Decisioni del Giudice Sportivo
dopo l' 8ª
giornata |
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Di seguito le decisioni
adottate dal Giudice
Sportivo dopo l'8ª
giornata di andata del
campionato di serie D,
girone I, disputata
domenica 25 ottobre: |
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A carico dei
giocatori: |
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Una giornata:
Cervillera
(Messina);
Scorrano (Rosarno)
Aliperta, Picozzi
(Viribus Unitis);
Crucitti (Hinterreggio); |
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Moschella, Curcio
(Sambiase); Muni
(Nissa); Trotta,
Ruggiero
(Castrovillari); |
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A carico degli
allenatori: |
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Una giornata:
Costantino
(Rossanese); |
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A carico delle società: |
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HINTERREGGIO -
Squalifica del campo per 5
gare da disputarsi in campo
neutro ed a porte chiuse (+
ammenda di € 300)
Per
avere, al termine della
gara, propri sostenitori,
indebitamente presenti
nell'area antistante gli
spogliatoi, inveito contro
gli Ufficiali di gara ed
aggredito i medesimi,
cagionando agli Assistenti
Arbitrali contusioni in
diverse parti del corpo
(mani e torace) |
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CASTROVILlARI
€ 2.000 (+ diffida)
Per
avere, per l'intera durata
della gara, propri
sostenitori in campo avverso
fatto oggetto uno degli
Assistenti Arbitrali del
lancio di sputi, molti dei
quali attingevano
l'ufficiale di gara alla
schiena. Per avere detti
sostenitori, a seguito di
una decisione tecnica del
medesimo Assistente
Arbitrale, lanciato sul
terreno di gioco due petardi
che esplodevano nelle
vicinanze dell'ufficiale di
gara cagionandogli
sensazioni di fastidio
all'orecchio. Sanzione così
determinata anche in
considerazione della
oggettiva idoneità del
lancio di petardi a
cagionare gravi danni alla
incolumità fisica
dell'ufficiale di gara. |
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ADRANO
€ 1.500 (+ diffida)
Per avere
propri sostenitori in campo
avverso, fatto oggetto, per
l'intera durata della gara,
uno degli Assistenti
Arbitrali del lancio di
sputi e getti di acqua che
attingevano più volte
l'Ufficiale di gara alla
testa. |
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VIRIBUS UNITIS
€ 800
Per
indebita presenza nello
spazio antistante gli
spogliatoi, sia al termine
del primo tempo, sia al
termine della gara, di
persone non identificate, ne
autorizzate. Per avere, al
termine del primo tempo, una
di dette persone,
avvicinatasi al direttore di
gara, rivolto al medesimo
espressioni gravemente
ingiuriose e dal chiaro
contenuto minaccioso. Per
avere, al termine della
gara, altra persona, non
identificata, proferito
all'indirizzo del direttore
di gara espressioni
gravemente offensive. |
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28/10/09 -
ForzaMilazzo.Com
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